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Psicologo, psicoterapeuta, counselor, coach: le differenze che contano

Due di queste quattro figure sono professioni regolamentate con un albo. Le altre due no, e questo cambia a chi potete rivolgervi se qualcosa va storto.

I quattro termini vengono usati spesso come se fossero varianti dello stesso mestiere. Non lo sono, e la differenza non è di stile ma di titolo abilitante, di ambito consentito e di tutele per chi si rivolge a loro.

È una distinzione che conviene conoscere prima di scegliere, non dopo.

Psicologo

È una professione regolamentata dalla legge 56 del 1989. Richiede laurea magistrale in psicologia, tirocinio, esame di Stato e iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della propria regione.

Può svolgere attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno psicologico. Non può esercitare la psicoterapia se non ha la specializzazione aggiuntiva.

Psicoterapeuta

È uno psicologo, o un medico, che ha conseguito in aggiunta una specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale presso una scuola riconosciuta dal Ministero.

La psicoterapia è l’intervento indicato per il trattamento dei disturbi psicologici strutturati. Un sostegno psicologico e una psicoterapia sono due cose diverse per obiettivi e durata, non due nomi per la stessa cosa.

Counselor e coach

In Italia nessuna delle due è una professione regolamentata: non esiste un albo, non esiste un esame di Stato, e non esiste un percorso formativo obbligatorio stabilito per legge. Esistono associazioni private che rilasciano attestati, con standard che variano notevolmente.

Questo non significa che ogni counselor o coach sia inadeguato: significa che il titolo, da solo, non garantisce nulla di verificabile, e che non esiste un ordine professionale a cui rivolgersi in caso di condotta scorretta.

Perché la distinzione conta in pratica

Le conseguenze pratiche sono quattro, e sono tutte rilevanti nel momento in cui qualcosa non va.

  • Solo per le professioni ordinistiche esiste un organo disciplinare a cui segnalare
  • Il segreto professionale ha una tutela normativa diversa
  • Solo psicologi e medici possono trattare disturbi psicologici strutturati
  • Le prestazioni sanitarie sono fiscalmente detraibili; altre consulenze in genere no

Come verificare, in trenta secondi

L’Ordine degli Psicologi pubblica un albo consultabile online: si cerca il nome e si vede l’iscrizione, la regione e l’eventuale annotazione di psicoterapeuta. È gratuito e non richiede registrazione.

Chiedere al professionista il proprio numero di iscrizione è normale e nessuno si offende. Se la richiesta genera imbarazzo o una risposta evasiva, avete già l’informazione che vi serviva.

Revisione clinica a cura diDott.ssa Francesca della Chiesa, Psicologa Psicoterapeuta

I contenuti hanno finalità informativa e non sostituiscono una consulenza con un professionista.